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DOMENICA 05 MAGGIO 2024
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Rubrica Fondo Crediti Dubbia Esigibilità
 Notizie flash - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  
Disavanzo light per il fondo anticipazione di liquidità

Il legislatore, attraverso l'inserimento dell'articolo 39-ter nel decreto Milleproroghe, ha cercato di mitigare gli effetti della sentenza n. 4/2020, con cui la Corte Costituzionale ha censurato le disposizioni che avevano riconosciuto, agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, la possibilità di utilizzare le risorse accantonate nel risultato di amministrazione per finanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità.
 

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015 e dell'articolo 1, comma 814, della Legge n. 205/2017. Tali disposizioni, in sostanza, avevano consentito agli enti di distrarre risorse acquisite per il pagamento dei debiti per migliorare la situazione dei bilanci, alleggerendo di fatto il peso del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con l'inserimento dell'articolo 39-ter nel decreto Milleproroghe, il legislatore ha cercato di mitigare gli effetti della suddetta pronuncia. Tale norma, infatti, prevede, da un lato, l'obbligo di accantonare nel risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2019 l'importo dell'anticipazione di liquidità pari alle rate non rimborsate al 31 dicembre, così da rispettare il giudicato, d'altro, la possibilità di "ripianare" il maggiore disavanzo derivante da tale nuovo accantonamento in un numero di annualità pari alla residua durata del rimborso dell'anticipazione e per un importo pari alla rata da rimborsare a carico di ciascun esercizio.

Sotto il profilo sostanziale per il bilancio degli enti non cambia nulla. Infatti, gli enti, che in precedenza finanziavano la rata di rimborso dell'anticipazione con risorse dell'esercizio, dovranno semplicemente continuare a finanziare tale rata nel bilancio di previsione, senza nessun altro aggravio. Tutto ciò deriva dalle regole di contabilizzazione in bilancio del Fal previste dal comma 3 dell'articolo 39-ter del D.L. n. 162/2019, secondo cui:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, gli enti devono iscrivere, nell'entrata dell'esercizio 2020, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 ed il medesimo importo come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, gli enti devono applicare, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione, il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e, nella spesa, stanziare il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

 
Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 17/03/2020
Autori: Daniela Ghiandoni    Elena Masini
 
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